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CONDIZIONI COMMERCIALI GENERALI - la pubblicità regionale



Condizioni contrattuali

  1. Il COMMITTENTE è vincolato dall’apposizione della firma sul retro del contratto. La società Weischer.Cinema Schweiz GmbH, Amburgo, stabilimento di Zurigo (DISTRIBUTORE) può rifiutare l’ordine entro quattro settimane dal ricevimento del medesimo. Inoltre, il DISTRIBUTORE è legittimato a recedere dal contratto, qualora i documenti a lui pervenuti da parte del COMMITTENTE rivelino che per il cinema sembri inammissibile una proiezione del mezzo pubblicitario, in particular modo per motivi etici, morali o politici oppure il cinema rifiuti una proiezione per i motivi di cui sopra. Restrizioni accessorie, modifiche, aggiunte o l’annullamento degli ordini devono essere presentati periscritto e confermati dal DISTRIBUTORE.

  2. I pagamenti devono essere effettuati al DISTRIBUTORE. Il DISTRIBUTORE può richiedere un pagamento anticipato. La proiezione del mezzo pubblicitario viene fatturata prima dell’inizio del mese dell’inserzione in un’unica soluzione. Le fatture devono essere saldate entro 30 giorni dal ricevimento senza alcuna deduzione. Allo scadere del termine di pagamento, il COMMITTENTE è in ritardo senza ulteriore sollecito e deve pagare gli interessi di mora del 5%. Il DISTRIBUTORE può, inoltre, sollecitare il COMMITTENTE. Per ogni sollecito viene applicata una commissione di CHF 15,00, che il COMMITTENTE è tenuto a pagare. Qualora il COMMITTENTE fosse in ritardo con una fattura più a lungo di due settimane dopo il termine di pagamento, il DISTRIBUTORE può sospendere la pubblicità. Nel caso in cui l’attuazione dell’ ordine non fosse più possibile in toto o parzialmente, il DISTRIBUTORE è legittimato, inoltre, a richiedere al COMMITTENTE un risarcimento per il mancato assolvimento; eventuali somme pagate in eccesso possono essere compensate dal DISTRIBUTORE. La pubblicità viene fatta proseguire, qualora ci fosse ancora una richiesta di esecuzione, dopo la compensazione degli importi

  3. Il COMMITTENTE stesso di massima consegna il mezzo pubblicitario e garantisce l’ammissibilità giuridica del contenuto del mezzo pubblicitario e la compatibilità con i principi della Commissione per la Lealtà. Il COMMITTENTE assicura che dispone dei diritti d’utilizzo necessari per l’utilizzo di un mezzo pubblicitario al cinema e che li ha liquidati. L’ulteriore ammissibilità del contenuto del mezzo pubblicitario, in particolare nel caso della pubblicità di tabacco e alcol, dipende dalle leggi della Svizzera, nonché dai particolari regolamenti cantonali. Il COMMITTENTE si impegna, inoltre, a garantire che ogni spot pubblicitario consegnato sia stato dichiarato alla SUISA e contenga il relativo n. SUISA. Il COMMITTENTE comunica il n. SUISA al DISTRIBUTORE prima dell’inizio del passaggio. Il DISTRIBUTORE, consegnando uno spot pubblicitario, crea sostanzialmente un proprio Digital Cinema Package (DCP) a spese del COMMITTENTE. Valgono gli standard pubblicati dal DISTRIBUTORE per la consegna dei progetti di produzione.

  4. La proiezione del mezzo pubblicitario avviene in tutti gli spettacoli regolari. La durata del contratto si prolunga ogni volta per il tempo di inserzione sospeso, a condizione che sia superiore a tre giorni. Nel caso in cui la proiezione in un cinema stabilito per contratto non fosse possibile da parte del DISTRIBUTORE per motivi indipendenti dalla sua volontà, il DISTRIBUTORE è legittimato a eseguire l’ordine in un altro cinema selezionato dal COMMITTENTE o equivalente. Con la proiezione il DISTRIBUTORE non si assume alcuna responsabilità sul fatto che il contenuto del mezzo pubblicitario sia conforme alle disposizioni regolamentari e legislative o ad accordi privati, oppure che leda i diritti d’utilizzo di terzi. I mezzi pubblicitari devono essere consegnati secondo gli standard per la consegna dei progetti di produzione dieci giorni lavorativi prima dell’inizio dell’inserzione, in caso contrario scatta la compensazione per il periodo di tempo prenotato, senza che sia avvenuta una proiezione.

  5. Per gli ordini relativi ai film o alla sala sulla base di visitatori singoli, l’oggetto dell’ordine è la quantità di visitatori prenotata. In questo caso, la durata della settimana non è l’oggetto dell’ordine. Le prenotazioni della sala con prezzo base per visitatore singolo richiedono un visitatore potenziale, che fa supporre una durata di almeno quattro settimane nelle sale prenotate. Per le prenotazioni sulla base del prezzo fisso a settimana, la durata è parte integrante vincolante dell’ordine. La pubblicità viene visualizzata in ogni spettacolo regolare, in cui viene proiettato il film desiderato o quello che si trova nella sala prenotata. Eventi speciali (eventi dei clienti, temi speciali) non sono qui contemplati. La pubblicità in 3D è relativa solo ai film.

  6. L’esclusione dei concorrenti non è garantita.

  7. Il COMMITTENTE fornisce al COMMISSIONARIO o a un ente incaricato dal COMMISSIONARIO i dati video e audio conformemente ai requisiti produttivi per la creazione di materiale pubblicitario (DCP) al più tardi entro le ore 23.59 di 3 giorni feriali prima dell’inizio dell’inserzione. Per incarichi comprendenti più di dieci diversi soggetti, formati pubblicitari speciali e DOOH Cinema i dati video e audio devono essere consegnati al COMMISSIONARIO almeno 6-20 giorni prima dell’inizio dell’inserzione. In caso di consegna tardiva verranno fatturati i costi di elaborazione aggiuntivi e non sarà garantita una proiezione regolare e conforme alle tempistiche fissate. Solamente i DCP creati dal COMMISSIONARIO possono essere utilizzati. Il calcolo del prezzo per i DCP è eseguito sulla base del pertinente listino prezzi in vigore.

  8. Un reclamo sulla sulla proiezione della pubblicità può essere preso in considerazione soltanto se viene presentato immediatamente dopo lo spettacolo alla direzione del cinema e se il reclamo viene comunicato per iscritto al DISTRIBUTORE entro una settimana con l’indicazione del cinema, della sala, del giorno e dell’ora dello spettacolo, e del film in programma. In caso di reclamo legittimo, il DISTRIBUTORE ha l’obbligo di eseguire un’inserzione successiva che deve avvenire in un lasso di tempo ragionevole.

  9. L’obbligo del DISTRIBUTORE di conservare i mezzi pubblicitari in suo possesso, in particolare i file originali e i DCP consegnati dal COMMITTENTE, termina dopo tre mesi. Il COMMITTENTE può richiedere indietro i propri file originali che ha consegnato entro questo termine tramite comunicazione scritta. Il termine inizia per i documenti necessari alla produzione del mezzo pubblicitario all’inizio dell’inserzione, per i mezzi pubblicitari alla scadenza del contratto.

  10. Il DISTRIBUTORE ha il diritto di utilizzare e di pubblicare invariati gli stessi temi per scopi di genre marketing. Il DISTRIBUTORE si riserva, inoltre, di utilizzare i mezzi pubblicitari e altri file per l’elaborazione di statistiche pubblicitarie del settore, o di consegnarli a istituti specializzati in queste attività.

  11. Il DISTRIBUTORE ha il diritto di recedere con effetto immediato in caso di gravi motivi. Un motivo grave è per es. quando il cinema viene chiuso oppure i contratti del DISTRIBUTORE con gli operatori del cinema terminano. Il COMMITTENTE può recedere dal contratto tramite comunicazione scritta prima dell’inizio dell’inserzione o della campagna pubblicitaria. In tal caso, il commissionario ha diritto a richiedere un rimborso forfettario. Tale rimborso equivale a un recesso o a una cancellazione più di una settimana prima dell’inizio dell’inserzione pubblicitaria del 50% meno di una settimana prima dell’inizio dell’inserzione pubblicitaria del 100% del valore netto di ogni contratto pubblicitario. Per alcuni formati esclusivi si applicano termini di presentazione fino a otto settimane. Una cancellazione tardiva non esime dall'obbligo di pagamento.

  12. Gli ordini sono soggetti al diritto svizzero. Il foro competente esclusivo è Zurigo.

  13. Weischer.Cinema Schweiz è dispensata dallo svolgimento della prestazione qualora l'esercente cinematografico declini la proiezione. In tal caso Weischer.Cinema Schweiz ha il diritto di prenotare un altro cinema di pari valore. Weischer.Cinema Schweiz non risponde del contenuto del materiale pubblicitario, di cui invece risponde lo stesso cliente.

  14. Il DISTRIBUTORE è legittimato a modificare le condizioni dell’ordine in qualunque momento. Queste vengono pubblicate sul sito www.weischer-cinema.ch e comunicate al COMMITTENTE e alle agenzie con contratti pubblicitari pendenti. Le modifiche risultano approvate senza opposizione scritta entro 14 giorni di calendario dalla comunicazione.

La dichiarazione di Weischer.Cinema Schweiz GmbH sulla protezione dei dati costituisce parte integrante delle presenti CGC.

Aggiornamento: febbraio 2020
Weischer.Cinema Schweiz